Normativa

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LEGGE 17 GENNAIO 2000, N. 7 Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/ce del consiglio, del 12 ottobre 1998
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PROVVEDIMENTO UIC DEL 14 LUGLIO 2000 Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7
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ELENCO OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO Link al sito di BANCA D’ ITALIA per lai consultazione online dell'Albo/Elenco degli Operatori Professionali in Oro dove la ROYAL GOLD GROUP SRL è presente
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TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA Artt 126-128 TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Artt 126-128 TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"


Art. 126 - (Art. 127, T.U. 1926)
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 127 - (Art. 128, T.U. 1926)
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore [1].
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Note:
1 Comma modificato dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 128 - (art. 129 T.U. 1926)
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato [1].
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento [2] .
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti [2] .
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Note:
1 Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28 novembre 2005, n. 246. 2 Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Artt 242-247 R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"
242. La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

243. L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge (126) incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente (126/b). Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere (126/c).
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(126) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(126/b) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Reioni.
(126/c) Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53 e l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.

244. Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge (126) i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
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(126) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

245. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243. Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

246. La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento. La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge (126), indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (126/a).
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(126) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(126/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N° 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
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DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N° 92 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
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